Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 maggio 1969
Art. 4. Riserva di posti e preferenze

Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze i regolamenti organici degli enti devono adeguarsi alle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato, mentre per la riserva dei posti devono far riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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