Art. 4.
A decorrere dal 1 settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, l'indennita' di cui all' art. 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869 , e successive modificazioni, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, nella misura del 24 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.
A decorrere dal 1 settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, l'indennita' di cui all' art. 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869 , e successive modificazioni, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, nella misura del 24 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.