Articolo 1 del Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 31
Articolo 2
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20 marzo 1994
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 17 MAGGIO 1995, N. 172
Entrata in vigore il 20 marzo 1994
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