Articolo 7 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Articolo 6Articolo 8
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7 agosto 2021
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2 ottobre 2021
Art. 7. (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio) 1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.
(( 1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio puo' chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 )) 2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
3. In caso di inoperativita' ((dei siti internet istituzionali)) della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
Entrata in vigore il 2 ottobre 2021
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