Art. 11.
Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 5000, oltre la confisca delle merci. ((12))
Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente e' punito secondo le disposizioni del comma medesimo.
Nello stesso modo e' punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 , convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495 , le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 100, commi 1 e 2) che "1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie".
Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 5000, oltre la confisca delle merci. ((12))
Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente e' punito secondo le disposizioni del comma medesimo.
Nello stesso modo e' punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 , convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495 , le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 100, commi 1 e 2) che "1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie".