Art. 8. Esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra 1. Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all' articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 394, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
(omissis);
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all' art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 394, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
(omissis);
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all' art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .».