Articolo 11 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 32
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 marzo 1997
ARTICOLO 11
Applicazione agli investimenti
Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997