ARTICOLO 11
Applicazione agli investimenti
Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.
Applicazione agli investimenti
Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.