Articolo 4 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 32
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 marzo 1997
ARTICOLO 4
Eccezione
Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da:
1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi, o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due
Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero
2) adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero
3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero
4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997