Articolo 12 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 32
Articolo 11Articolo 13
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4 marzo 1997
ARTICOLO 12
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo dovranno applicarsi indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997