ARTICOLO 5
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da:
(a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita';
(b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione, si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da:
(a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita';
(b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione, si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.