Articolo 10 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 32
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 marzo 1997
ARTICOLO 10
Ricomposizione delle controversie tra Parti Contraenti
Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere ricomposte per quanto possibile, amichevolmente, da entrambe le Parti tramite i canali diplomatici. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro tre mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ne informa l'altra, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti che dovra' fungere da Presidente (qui di seguito designato il Presidente).
Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due arbitri. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le Parti Contraenti non abbiano nominato il loro arbitro o i due arbitri non concordino sul Presidente, potra' essere presentata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' effettui la nomina. Nel caso in cui esso sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti contraenti a procedere alla designazione. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio arbitro ed alla sua consulenza nei procedimenti arbitrali; i costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.
Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997
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