Articolo 5 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 20
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13 febbraio 2003
ARTICOLO 5
Espropriazione e indennizzo
Nessuna delle Parti Contraenti adottera', direttamente o indirettamente, misure di espropriazione di nazionalizzazione o altre della stessa natura ed aventi il medesimo effetto, contro gli investimenti degli investitori dell'altra parte contraente, se non per motivi di pubblico interesse debitamente stabiliti secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, che non siano discriminatori e siano accompagnati da clausole che prevedono un'indennita' equa, giusta ed effettiva.
L'indennita' menzionata al paragrafo 1 di cui sopra sara' equivalente al valore reale dell'investimento sul mercato, immediatamente prima che la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia annunciata o resa pubblica.
In mancanza di accordo fra la Parte contraente di accoglienza e l'investitore, l'indennita' sara' calcolata in base a parametri internazionali. Essa sara' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sono state annunciate o rese pubbliche, e comprendera' gli interessi calcolati sulla base degli Standard LIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento. L'indennizzo, una volta determinato sara' pagato senza indugio ed in ogni caso entro un termine di sei mesi e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessario, sara' sollecitamente concessa
Se l'oggetto dell'espropriazione e' una societa' a capitale estero istituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra parte contraente sara' calcolato tenendo conto della quota dell'investitore in detta societa', come indicato nei documenti istitutivi di tale societa-
Un cittadino o una societa' di una delle Parti contraenti che allega che il suo investimento e' stato espropriato in tutto o in parte, ha diritto ad un esame immediato ad opera delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'espropriazione e' avvenuta e, in caso affermativo, se tale espropriazione ed ogni risarcimento relativo sono conformi ai principi del diritto internazionale e decidere tutte le altre questioni connesse.
Se, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non e' stato utilizzato ai fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o gli aventi causa hanno diritto di riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato secondo il dispositivo dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
Agli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti hanno subito perdite a causa di guerre o di ogni altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte offrira' un trattamento giusto ed equo in conformita' all'Articolo 3, paragrafo (2) del presente Accordo. In ogni caso essi avrebbero diritto ad un risarcimento.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2003
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