Articolo 10 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 20
Articolo 9Articolo 11
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13 febbraio 2003
ARTICOLO 10
Accordi particolari
Gli investimenti che sono stati oggetto di un particolare impegno di una delle Parti contraenti riguardo agli investitori dell'altra Parte contraente sono disciplinati, fatte salve le norme del presente Accordo, dai termini di tale impegno particolare qualora quest'ultimo contenga disposizioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente Accordo.
Se una questione e' disciplinata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale al quale le due Parti contraenti hanno aderito, o e' diversamente disciplinata da norme del diritto internazionale generale, le Parti contraenti ed i loro investitori beneficeranno delle disposizioni piu' favorevoli per il loro caso.
Se per effetto di leggi o regolamenti, di altre disposizioni o contratti specifici, di autorizzazioni o accordi in materia d'investimento, la regolamentazione adottata da una Parte contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte contraente sarebbe piu' favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sara' applicato il trattamento piu' favorevole.
Se, successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, le leggi, i regolamenti, le norme o le misure di politica economica che sono in vigore direttamente o indirettamente per gli investitori, devono essere oggetto di modifiche, sara' messo in opera lo stesso trattamento applicabile di quello in vigore nel momento in cui l'investimento e' stato effettuato.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2003
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