Articolo 6 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 20
Articolo 5Articolo 7
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13 febbraio 2003
ARTICOLO 6
Surroga
Previo esame caso per caso, ciascuna Parte contraente puo' concedere una garanzia assicurativa, nella misura in cui la sua legislazione lo prevede, ad investimenti effettuati dai suoi investitori sul territorio dell'altra Parte.
Se una delle Parti contraenti, in forza di una garanzia fornita per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte, effettua dei pagamenti ad uno dei suoi investitori interessati, quest'ultima Parte riconosce che la prima Parte e' surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Tuttavia i diritti in tal modo ottenuti non devono eccedere quelli dell'investitore e la surroga lascia intatti tutti i diritti che quest'ultima Parte ha sull'investitore. Il trasferimento delle somme risultanti dalla suddetta surroga e' disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 4.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2003
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