Articolo 9 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 20
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13 febbraio 2003
ARTICOLO 9
Investimenti precedenti all'Accordo


Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra Parte contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Tuttavia ii presente Accordo non si applichera' alle controversie sopravvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2003
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