Articolo 11 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 20
Articolo 10Articolo 12
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13 febbraio 2003
ARTICOLO 11
Entrata in vigore - Denuncia - Durata
Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'espletamento delle sue procedure interne ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' effetto un mese dopo il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.
Il presente Accordo e' concluso per un periodo di dieci anni; esso rimarra' in vigore dopo questo termine a meno che una delle due Parti non lo denunci per via diplomatica con un preavviso di un anno.
Allo scadere del periodo di validita' del presente Accordo, gli investimenti effettuati durante la vigenza continueranno a beneficiare della protezione delle sue norme per un periodo supplementare di cinque anni.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2003
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