Articolo 3 del Decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16
Articolo 2Articolo 4
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6 febbraio 1948
Art. 3.
Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta, dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi puo' essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1948
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