Art. 3.
Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta, dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi puo' essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.
Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta, dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi puo' essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.