Articolo 4 - Accordo della Legge 19 luglio 2013, n. 92
Articolo 3Articolo 5
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13 agosto 2013

ARTICOLO 4

Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformita' ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell'efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche.
In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania facilitera' il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.

Entrata in vigore il 13 agosto 2013