Articolo 12 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814
Articolo 11Articolo 13
Versione
26 ottobre 1927
Art. 12.

Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono fra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.

Entrata in vigore il 26 ottobre 1927