Articolo 7 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 ottobre 1927
Art. 7.

Il funzionario dell'A. C. I., sulla produzione delle note indicate nell'articolo precedente e del foglio complementare, si accerta che i dati in essi segnati corrispondano a quelli risultanti dalla licenza rilasciata dalla Prefettura, che restituisce al richiedente, subito dopo aver apposto sulla copertina di essa, mediante stampiglia, una dichiarazione, datata e da lui sottoscritta, del seguente tenore: «rilasciato il foglio complementare con le annotazioni relative ai privilegi».

Dal foglio complementare deve risultare che esso costituisce parte integrante della licenza di circolazione dell'autoveicolo di cui viene eseguita l'iscrizione.

Il funzionario dell'A. C. I. trascrive sul pubblico registro i dati relativi all'identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo.

Nella parte del foglio all'uopo destinata indica la natura e la data del titolo in base al quale si effettua l'iscrizione; il nome, il cognome, la paternita', la residenza, la professione o la condizione sociale del proprietario, ovvero, qualora si tratti di enti o di societa', la loro natura, la ragione sociale e la forma di attivita' commerciale o industriale esercitata.

Indica altresi' la data della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui vengono collocati: una delle note prodotte dalla parte, il certificato di origine e il titolo in base al quale si effettua l'iscrizione. Attesta, infine, di avere eseguito lo annotamento dell'iscrizione, a tenore dell' art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , sul foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

Entrata in vigore il 26 ottobre 1927
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente