Articolo 39 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814
Articolo 38Articolo 40
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26 ottobre 1927
Art. 39.

I funzionari dell'A. C. I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarita' nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, ne' di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

I funzionari predetti possono pero' ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 , 14 , 17 , 18 , 21 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , ed agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 del presente decreto.

Entrata in vigore il 26 ottobre 1927
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