Art. 40.
La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A. C. I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni, nello spedire certificati, puo' ricorrere al presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione e' compresa la sede dell'A. C. I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.
Copia del ricorso e del decreto e' notificata al funzionario dell'A. C. I., nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.
Il presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il pubblico ministero.
Quando ingiunga l'adempimento di una formalita' da eseguirsi sul pubblico registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.
Se, entro il termine fissato, il funzionario dell'A. C. I. non ottemperi all'ingiunzione, il presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere od un notaio all'esecuzione di ufficio della formalita', salva l'applicazione della pena prevista nell' art. 25 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , a carico del funzionario dell'A. C. I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese.
La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A. C. I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni, nello spedire certificati, puo' ricorrere al presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione e' compresa la sede dell'A. C. I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.
Copia del ricorso e del decreto e' notificata al funzionario dell'A. C. I., nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.
Il presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il pubblico ministero.
Quando ingiunga l'adempimento di una formalita' da eseguirsi sul pubblico registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.
Se, entro il termine fissato, il funzionario dell'A. C. I. non ottemperi all'ingiunzione, il presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere od un notaio all'esecuzione di ufficio della formalita', salva l'applicazione della pena prevista nell' art. 25 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , a carico del funzionario dell'A. C. I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese.