Articolo 14 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
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Art. 14.
(( (Reclami).

1. Il fornitore del servizio postale e' tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilita', qualora sia coinvolto piu' di un operatore, nonche' le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio e' chiamato a rispondere dei disservizi e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorita' di regolamentazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 .
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorita' di regolamentazione.
Entrata in vigore il 30 aprile 2011
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