(( 2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003 )) 3. ((Le tariffe di cui al comma 2)) sono ((fissate)) nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti; b) essere ((correlate)) ai costi; c) essere ((fissate)) , ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale; d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non ((discriminatorie)) .
(( 3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili. )) (( 3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie. ))