Articolo 20 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
Articolo 18Articolo 21
Versione
6 agosto 1999
Art. 20. (Proprieta' degli invii postali) 1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprieta' degli invii postali e' del mittente sino al momento della consegna al destinatario.
Entrata in vigore il 6 agosto 1999
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