Articolo 18 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
Articolo 17Articolo 18 bis
Versione
6 agosto 1999
>
Versione
1 gennaio 2018
Art. 18.
( Persone addette ai servizi postali ((e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta)) ) ((10)) 1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformita' all' articolo 358 del codice penale . ((Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti)) . ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente