Art. 14-bis.
(( (Informazioni).
1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalita':
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonche' nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3. L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.
(( (Informazioni).
1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalita':
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonche' nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3. L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.