Articolo 9 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 agosto 1999
Art. 9. (Scambio di documenti) 1. Il servizio dello scambio di documenti e' assoggettato ad autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti condizioni:
a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorita' di regolamentazione; b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti
presso il locale adibito al servizio stesso; c) il titolare del servizio puo' gestire piu' locali e puo' effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.
Entrata in vigore il 6 agosto 1999
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