Articolo 8 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 agosto 1999
Art. 8. (Autoprestazione) 1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e' all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.
Entrata in vigore il 6 agosto 1999
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