Articolo 2 del Decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
Articolo 1Articolo 3
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5 febbraio 2000
Art. 2. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Entrata in vigore il 5 febbraio 2000
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