Articolo 7 del Decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
Articolo 6Articolo 8
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5 febbraio 2000
Art. 7. Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva 1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2000
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