Articolo 6 del Decreto 15 gennaio 2002, n. 5
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 febbraio 2002
Art. 6. Schede di scrutinio 1. La Commissione predispone il modello di scheda personale per gli scrutini di promozione per merito comparativo, con l'indicazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi.
2. Ai fini indicati dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane predispone, per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, l'elenco dei titoli valutabili e lo trasmette alla Commissione insieme con ogni altro elemento valutativo e informativo.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, la Commissione attribuisce il punteggio in relazione ai titoli posseduti. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna categoria dei titoli.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente