Art. 6. Schede di scrutinio 1. La Commissione predispone il modello di scheda personale per gli scrutini di promozione per merito comparativo, con l'indicazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi.
2. Ai fini indicati dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane predispone, per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, l'elenco dei titoli valutabili e lo trasmette alla Commissione insieme con ogni altro elemento valutativo e informativo.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, la Commissione attribuisce il punteggio in relazione ai titoli posseduti. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna categoria dei titoli.
2. Ai fini indicati dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane predispone, per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, l'elenco dei titoli valutabili e lo trasmette alla Commissione insieme con ogni altro elemento valutativo e informativo.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, la Commissione attribuisce il punteggio in relazione ai titoli posseduti. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna categoria dei titoli.