Articolo 4 del Decreto 15 gennaio 2002, n. 5
Articolo 3Articolo 5
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13 febbraio 2002
Art. 4. Formazione dei criteri di valutazione
e proposta al consiglio di amministrazione 1. La Commissione predispone ogni triennio, secondo le esigenze dei singoli ruoli del personale della Polizia di Stato, i criteri di valutazione per gli scrutini, a norma dell' articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Nell'individuazione dei criteri, la Commissione tiene conto delle categorie dei titoli ammessi a valutazione, dell'arco temporale di riferimento e dei relativi coefficienti numerici. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
3. La Commissione definisce parametri idonei a consentire una valutazione responsabile delle qualita' professionali dei funzionari, soprattutto in vista dell'attribuzione della qualifica superiore e a garantire la necessaria obiettivita' nel giudizio complessivo della personalita' del candidato da ammettere allo scrutinio.
4. I criteri di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall' articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e dall'articolo 62, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , si veda nelle note in premessa.
- Il testo dell' art. 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' il seguente:
"3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
4. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alle sedi di servizio".
- Il testo dell'art. 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' il seguente:
"Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere".
Entrata in vigore il 13 febbraio 2002
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