Articolo 10 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
Articolo 9Articolo 11
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1 gennaio 2008
Art. 10. Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa».
2. All' articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 142 e 144 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Esdebitazione). - Il fallito persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
L'esdebitazione non puo' essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonche' le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.».
«Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti). - Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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