Articolo 19 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
Articolo 18Articolo 20
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1 gennaio 2008
Art. 19. Disciplina transitoria in materia di esdebitazione 1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 .
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.
Nota all'art. 19:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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