Art. 19. Disciplina transitoria in materia di esdebitazione 1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 .
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.
Nota all'art. 19:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 , si vedano le note alle premesse.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.
Nota all'art. 19:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 , si vedano le note alle premesse.