Articolo 5 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
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1 gennaio 2008
Art. 5. Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la parola «annotato» e' sostituita dalla seguente: «trascritto».
2. All' articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «e alle».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore). - Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.».
«Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio). - Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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