Art. 8. Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;
b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.».
2. All' articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la parola: «debiti» e' sostituita dalla seguente: «crediti».
3. All' articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse.
4. All' articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 110, 111, 111-bis e 115 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente:
«Art. 110 (Progetto di ripartizione). - Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51.
Il giudice, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalita' telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).».
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). - I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».
«Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.».
a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;
b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.».
2. All' articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la parola: «debiti» e' sostituita dalla seguente: «crediti».
3. All' articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse.
4. All' articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 110, 111, 111-bis e 115 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente:
«Art. 110 (Progetto di ripartizione). - Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51.
Il giudice, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalita' telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).».
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). - I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».
«Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.».