Articolo 21 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
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1 gennaio 2008
Art. 21. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 , si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Nota all' art. 21:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , recante: (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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