Articolo 13 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 2008
Art. 13. Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). - Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. precedente.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente