Art. 13. Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). - Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. precedente.».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). - Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. precedente.».