Articolo 17 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
Articolo 16Articolo 18
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1 gennaio 2008
Art. 17. Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sosituito dal seguente:
«Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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