Articolo 22 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
Articolo 21
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1 gennaio 2008
Art. 22. Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.
4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 , pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 22:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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