Articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 giugno 1994
Art. 9. Assegnazione delle sedi 1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non puo' essere modificata.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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