Articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298
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Versione
3 giugno 1994
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Versione
5 agosto 1994
Art. 6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera 1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facolta' di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell' art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , o dell' art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ((fino ad un massimo di punti 0,4)) ;
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;
f) idoneita' in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneita' nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si e' conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.
Entrata in vigore il 5 agosto 1994
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