Articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 giugno 1994
Art. 8. Graduatoria 1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.
2. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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