Articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 giugno 1994
Art. 3. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, e' composta da:
a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianita' di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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