Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 giugno 1994
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Versione
21 marzo 1998
Art. 4. Punteggi 1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.
(( 2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, puo' stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova. ))
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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