Articolo 3 del Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 settembre 2006
>
Versione
22 novembre 2006
Art. 3. (( 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell' articolo 240 del codice di procedura penale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. ))
Entrata in vigore il 22 novembre 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente