Articolo 9 del Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21
Articolo 8
Versione
6 aprile 2018
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 6 aprile 2018
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