Articolo 2 del Decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57
Articolo 1Articolo 2 bis
Versione
4 marzo 1987
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Versione
29 aprile 1987
Art. 2. (((Trattamento economico) )) (( 1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianita'.
2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico e' pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita', ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni.
3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1 novembre 1987 ))
Entrata in vigore il 29 aprile 1987
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