Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi
di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonche' note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell' articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ;
b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medi ci ed atti relativi alla salute delle persone;
c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento;
d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;
e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento;
g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;
h) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti;
i) documenti concernenti la concessione del nulla osta di sicurezza, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nulla osta di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte e gruppi economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
m) documenti relativi alle procedure di certificazione ed omologazione di macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per l'elaborazione automatica dei dati, ai fini dell'abilitazione al trattamento di informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed omologazione dei centri per la elaborazione automatica dei dati classificati, dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonche' note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell' articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ;
b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medi ci ed atti relativi alla salute delle persone;
c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento;
d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;
e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento;
g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;
h) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti;
i) documenti concernenti la concessione del nulla osta di sicurezza, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nulla osta di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte e gruppi economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
m) documenti relativi alle procedure di certificazione ed omologazione di macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per l'elaborazione automatica dei dati, ai fini dell'abilitazione al trattamento di informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed omologazione dei centri per la elaborazione automatica dei dati classificati, dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.